Art. 277 — (R) Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa
ART. 277 (R) (Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa)
Sino a che non è emanata la convenzione organizzativa prevista dall'articolo 62, l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello quantificato da queste alla conclusione dei lavori.