Art. 277 — (R) Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa

ART. 277 (R) (Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa)

Sino a che non è emanata la convenzione organizzativa prevista dall'articolo 62, l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello quantificato da queste alla conclusione dei lavori.

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