Art. 48 — (L) Testimoni dipendenti pubblici

ART. 48 (L) (Testimoni dipendenti pubblici)

Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.

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