Art. 193 — (R) Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio

ART. 193 (R) (Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio)

I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.

Con la convenzione sono stabiliti: a) i compensi spettanti agli intermediari; b) le modalità operative del versamento e del riversamento delle somme; c) le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 194, comma 3; d) le penalità a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.

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