Art. 187 — (R) Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi

ART. 187 (R) (Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi)

Le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale sono recuperate mediante iscrizione a ruolo, nei confronti del beneficiario, da parte dell'ufficio che dispone il pagamento.

Le somme indebitamente pagate ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale sono escluse dagli ordinativi di pagamento emessi dal funzionario delegato, previa rettifica dei modelli riepilogativi e, qualora già comprese negli ordinativi di pagamento, sono stornate unitamente ai relativi compensi, maggiorate dalle sanzioni previste dall'articolo 14, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, negli ordinativi di pagamento successivi.

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