Art. 167 — (L) Ordine di pagamento dell'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari

ART. 167 (L) (Ordine di pagamento dell'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari)

Le indennità di trasferta per notificazioni pagate dall'erario agli ufficiali giudiziari sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, se relative al processo amministrativo e contabile.

L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'UNEP.

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