Art. 166 — (L) Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale

ART. 166 (L) (Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale)

Se un testimone si trova nell'impossibilità di sostenere le spese per raggiungere il luogo dell'esame, il funzionario addetto all'ufficio del luogo di residenza del testimone emette l'ordine di pagamento prima della testimonianza e lo comunica all'ufficio davanti al quale il testimone è citato a comparire.

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