Art. 111 — (L) Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio

ART. 111 (L) (Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio)

Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d), e comma 2.

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