Art. 109 — (L) Decorrenza degli effetti

ART. 109 (L) (Decorrenza degli effetti)

Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

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