Art. 109 — (L) Decorrenza degli effetti
ART. 109 (L) (Decorrenza degli effetti)
Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.