Art. 66 — Recidiva e sanzioni accessorie (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978)
I soggetti previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, che commettano, nel corso di un triennio, tre violazioni previste nell'articolo 65, sono sottoposti ad accertamento, ai sensi e con le forme di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Essi sono altresì sottoposti, secondo le prescrizioni e i criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 354, al controllo globale per tutti i tributi.
Chi effettua il trasporto, se nel corso di un triennio commette tre violazioni previste nell'articolo 65, è soggetto al ritiro della carta di circolazione degli automezzi rispetto ai quali sono state contestate le singole trasgressioni per un periodo non inferiore a un mese né superiore a cinque mesi. Il provvedimento è adottato dal competente ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su proposta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate.
Fuori dei casi previsti nel comma 2, il conducente che nel corso di un triennio è punito per tre violazioni previste nell'articolo 65 è soggetto alla sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni né superiore a tre mesi. Il provvedimento è adottato dal prefetto, su proposta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate.
Agli effetti dei commi 1, 2 e 3 si tiene conto anche delle violazioni per le quali è intervenuto il procedimento di cui all'articolo 65, comma 4.