Art. 64 — Applicazione della sanzione (articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973)
Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 63 sono irrogate dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle conservatorie dei registri immobiliari. Si applica la disciplina sul procedimento prevista nelle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al titolo I.