Art. 63 — Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale (articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973)

È punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 2.065 chi: a) non richiede entro i termini prescritti ovvero, salvo i casi in cui ciò sia espressamente previsto, richiede più volte l'attribuzione del numero del codice fiscale; b) omette di indicare o indica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale ovvero indica quello provvisorio dopo aver ricevuto la comunicazione del numero definitivo o quello emesso in data meno recente; c) non comunica a terzi ovvero comunica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale e i dati catastali di cui all'articolo 7, quinto comma, del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; d) omette di indicare il numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti; e) non ottempera in qualità di pubblico ufficiale alla previsione disposta dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; f) non restituisce nel termine prescritto i questionari indicati all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Chi omette le comunicazioni previste dall'articolo 7 ... del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è punito con la sanzione amministrativa da euro 206 a euro 5.164. La sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 20 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Testo Unico Sanzioni Tributarie (2024)art. 64