Art. 57 — Altre disposizioni (articolo 26 della legge n. 1216 del 1961)

Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dall'articolo 56 sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, detratto il 10 per cento per spese inerenti alla riscossione.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 20 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →