Art. 32-ter — Violazione degli obblighi di conservazione e di comunicazione per i prestatori di servizi di pagamento (articolo 2, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153)

In caso di violazione degli obblighi di conservazione di cui all'articolo 103 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 34, comma 1.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 104 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, si applica la sanzione di cui all'articolo 35, comma 1.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 20 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →