Art. 200 — Emergenza nel comune di Senise del luglio 1986 (articolo 4, commi 1 e 2, decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120)
Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla ricostruzione degli immobili e al ripristino delle attività economiche distrutti dal movimento franoso del 26 luglio 1986 nel comune di Senise sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, dalle tasse di concessione governativa, nonché dalle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella dell'allegato 2 al presente testo unico, e dai tributi speciali di cui alla tabella A dell'allegato 5 al testo unico tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.
Per conseguire le agevolazioni di cui al comma 1 deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione comunale, che ne attesti il titolo.