Art. 200 — Emergenza nel comune di Senise del luglio 1986 (articolo 4, commi 1 e 2, decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120)

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla ricostruzione degli immobili e al ripristino delle attività economiche distrutti dal movimento franoso del 26 luglio 1986 nel comune di Senise sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, dalle tasse di concessione governativa, nonché dalle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella dell'allegato 2 al presente testo unico, e dai tributi speciali di cui alla tabella A dell'allegato 5 al testo unico tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Per conseguire le agevolazioni di cui al comma 1 deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione comunale, che ne attesti il titolo.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 18 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →