Art. 198 — Esenzione da imposte e tasse per interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (articolo 73 legge 14 maggio 1981, n. 219)

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, dalle tasse di concessione governativa, nonché dalle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella dell'allegato 2 al presente testo unico e dai tributi speciali di cui alla tabella A dell'allegato 5 al testo unico tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174.

È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 18 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →