Art. 170 — Trasformazione in società e in cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali (articolo 22 legge 28 gennaio 1994, n. 84)
Per la trasformazione in società e in cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali, nonché delle organizzazioni portuali, si applica il disposto dell'articolo 170 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.
Le operazioni di cui al comma 1 sono soggette a imposta sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di 51,65 euro.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai gruppi ormeggiatori e barcaioli che intendano trasformarsi in società e in cooperative secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile.