Art. 169 — Fondi istituiti con apporto di beni immobili (articolo 14-bis, comma 11, legge 25 gennaio 1994, n. 86)

Per l'insieme degli apporti di beni immobili di cui all'articolo 14-bis, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e delle eventuali successive retrocessioni di cui al richiamato articolo 14-bis, comma 9, della legge n. 86 del 1994 è dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, un'imposta sostitutiva di euro 516,46 che è liquidata dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve essere presentata dalla società di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso è stato effettuato.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 18 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →