Art. 168 — Prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio (articolo 19, commi da 18 a 23, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)
A decorrere dal 2012 è istituita un'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato. A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 9, della parte I della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 1 sono i soggetti indicati all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
L'imposta di cui al comma 1 è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.
L'imposta di cui al comma 1 è stabilita, a decorrere dal 2014, nella misura del 2 per mille del valore dei prodotti finanziari. Per i conti correnti e i libretti di risparmio l'imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 9, comma 3, lettere a) e b), della parte I della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.
L'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dall'anno 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999.
Dall'imposta di cui al comma 1 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio.
Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo.
Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dell'articolo 167 e del presente articolo.