Art. 167 — Attività finanziarie oggetto di emersione (articolo 19, commi 6, 7, 8, 9 e 11, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

Le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille.

L'imposta di cui al comma 1 è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, della parte I della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico.

Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 350 del 2001, provvedono a trattenere l'imposta di cui al comma 1 dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16 luglio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l'imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni contenute nella parte I, titolo I, capo II, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

Gli intermediari di cui al comma 3 segnalano all'Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta con le modalità di cui al medesimo comma 3. Nei confronti dei predetti contribuenti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 93 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141.

Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al comma 1 nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sui redditi.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 18 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Testo Unico Registro e Tributi Indiretti (2025)art. 168