Art. 81 — Oneri derivanti dall'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 9)
L'assegno di cui all'articolo 75 è posto a carico dello Stato.
L'assegno di cui all'articolo 75 è posto a carico dello Stato.