Art. 73 — Fatturazione semplificata (articolo 21-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 72, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonché la fattura rettificativa di cui all'articolo 92, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 72, almeno le seguenti indicazioni: a) data di emissione; b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla; h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 92, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni: a) cessioni intraunionali di cui all'articolo 39; b) operazioni di cui all'articolo 72, comma 7, lettera a).

Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze può innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 27, comma 4, e all'articolo 72, comma 2.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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