Art. 7 — Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche (articolo 2-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

Le seguenti cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi: a) le vendite a distanza intraunionali di beni di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea; b) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di beni di cui al comma 1 si considera cessionario e rivenditore di detti beni.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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