Art. 50 — Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino (articolo 71 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
Le disposizioni degli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, nonché nelle aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930, o nel territorio della Repubblica di San Marino ed ai servizi connessi, secondo modalità da stabilire preventivamente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in base ad accordi con i detti Stati.
Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano, nonché dalle aree di cui al comma 1, o dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è effettuata l'introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a norma dell'articolo 64, comma 2.
Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l'imposta sul valore aggiunto sarà assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente all'introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalità da stabilire con il decreto previsto dal comma 1.