Art. 42 — Acquisti intraunionali non imponibili o esenti (articolo 42 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli acquisti intraunionali di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile a norma degli articoli 45, 48, 49, ovvero è esente dall'imposta a norma dell'articolo 37.

Per gli acquisti intraunionali effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui all'articolo 45, commi 1, lettera d), e 2, non si applica la disposizione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b).

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →