Art. 157 — Regime nazionale di franchigia
I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di cui alla parte II, titolo I, capo XXI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.