Art. 307 — Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (articolo 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461)

I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 46 e 76 comma 1, lettere da d) a i), che concorrono alla determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo. L'opzione non produce effetto per i redditi derivanti dalle partecipazioni al capitale o al patrimonio, dai titoli o strumenti finanziari e dai contratti, di cui all'articolo 77, comma 4, salvo la dimostrazione, al momento del conferimento delle suddette partecipazioni, del rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 96, comma 1, lettera c), a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità dell'articolo 162, comma 3.

Il contribuente può optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e può essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo.

Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti dagli articoli 47 e 77, non sono soggetti alle imposte sui redditi, nonché all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304, comma 1. Sui redditi di capitale derivanti dalle attività finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano: a) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 63, commi 1 e 2 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; b) la ritenuta prevista dall'articolo 48, comma 2, del predetto testo unico, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari; c) le ritenute previste dall'articolo 48, commi 3 e 4, e la ritenuta di cui all'articolo 58 del predetto testo unico; d) le ritenute previste dall'articolo 55, commi 1 e 6, del predetto testo unico; e) la ritenuta prevista dall'articolo 59, commi 1, 2 e 8, del predetto testo unico; f) la ritenuta prevista dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e la ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero.

Il risultato maturato della gestione è soggetto a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 26 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti a imposta maturati nel periodo, e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato è computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito. Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare.

La valutazione del patrimonio gestito all'inizio e alla fine di ciascun periodo d'imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in attuazione del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tuttavia, nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati in mercati regolamentati o delle cripto-attività, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti o cripto-attività. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione del presente comma.

Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del contratto.

Il conferimento di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso e il soggetto gestore applica le disposizioni dell'articolo 306, commi 6, 7 e 9. Tuttavia, nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività che formavano già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 306, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 7 del citato articolo.

Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute, certificati, rapporti e cripto-attività o di loro trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione di cui all'articolo 306 e al comma 1 del presente articolo, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, ai fini della determinazione del risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti, è considerato il valore dei medesimi il giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione previsti al comma 5.

Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato a imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività.

Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi.

L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 è prelevata dal soggetto gestore ed è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stato revocato il mandato di gestione. Il soggetto gestore può effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel quale l'imposta stessa è versata; nelle ipotesi previste al comma 8 il soggetto gestore può sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta.

Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle società ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e d), presentano la predetta dichiarazione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta. Le modalità di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 e del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

Nel caso in cui alla conclusione del contratto il risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi dell'articolo 77, comma 4, o, nel caso di esistenza o apertura di depositi o rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui all'articolo 306 e al comma 1 del presente articolo, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dell'articolo 306, comma 6, o del comma 10 del presente articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo è maturato.

Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

Con il provvedimento di approvazione dei modelli di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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