Art. 300 — Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (articolo 11-quater, comma 1, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)
Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 298, possono essere sottoscritti accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra l'Agenzia delle entrate, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Direzione Generale Cinema e audiovisivo e la Direzione generale Spettacolo del Ministero della Cultura, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.