Art. 220 — Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri (articolo 8 legge 13 giugno 2023, n. 83)

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 17 luglio 2023, l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal lavoratore frontaliere come definito all'articolo 2, lettera b) dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 13 giugno 2023, n. 83, e tenuto presente il punto 2 del Protocollo aggiuntivo allo stesso, residente in Svizzera, sono ridotte del 20 per cento. Le riduzioni, da indicare nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, spettano comunque negli importi determinati dal sostituto d'imposta anche nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →