Art. 201 — Esenzione dei proventi degli apicoltori ricadenti nei comuni montani. (articolo 1, comma 511, legge 27 dicembre 2017, n. 205)
Al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell'ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.