Art. 196 — Giurisdizione (articolo 7 decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142)

Lo Stato italiano è lo Stato del pagatore qualora il componente negativo di reddito sia deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile di un soggetto passivo.

Lo Stato italiano è lo Stato dell'investitore qualora il componente negativo di reddito sostenuto, ovvero che si ritiene sia sostenuto, da una stabile organizzazione di un soggetto passivo o da un soggetto non residente sia imputato a un soggetto passivo e sia deducibile ai fini della determinazione del suo reddito imponibile.

Lo Stato italiano è lo Stato del beneficiario laddove il componente positivo di reddito sia attribuito a un soggetto passivo in base alla giurisdizione del pagatore.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →