Art. 187 — Accordi internazionali (articolo 169 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 10 decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192)

Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.

Se una giurisdizione estera sospende unilateralmente l'applicazione di una o più disposizioni di una convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito e, ove applicabile, sul patrimonio, vigente con l'Italia, l'applicazione delle medesime disposizioni nell'ordinamento italiano è sospesa, a titolo di contromisura, con pari decorrenza. La sospensione è comunicata alla controparte per le vie diplomatiche ed è pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nel periodo di sospensione di cui al comma 2, e comunque non oltre il periodo di imposta 2028, la doppia imposizione è eliminata alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 185. Si applicano le ritenute alla fonte previste dall'ordinamento tributario italiano sui redditi corrisposti a soggetti residenti nella giurisdizione con la quale la convenzione contro le doppie imposizioni è sospesa sino al termine della sospensione della convenzione a opera della controparte. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni e interessi.

I commi 2 e 3 non si applicano nei casi di estinzione dei trattati contro le doppie imposizioni.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →