Art. 134 — Limiti all'efficacia e all'esercizio dell'opzione (articolo 126 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
Non possono esercitare l'opzione di cui all'articolo 126 le società che fruiscono di riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle società.
Nel caso di liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa, l'esercizio dell'opzione non è consentito e, se già avvenuto, cessa dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione della liquidazione giudiziale o il provvedimento che ordina la liquidazione.