Art. 78 — Prescrizione del diritto all'imposta

Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

Testo aggiornato al 2026-06-12. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La tariffa allegata al testo unico non è riprodotta: il testo integrale è disponibile su Normattiva.