Tabella Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione
TABELLA Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione
Art. 1.
1. Atti del potere legislativo, atti relativi a referendum, atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni.
Art. 2.
1. Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell'autorità giudiziaria in sede civile e penale, della Corte costituzionale, del consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali amministrativi regionali, delle ((Corti di giustizia tributarie)) e degli organi di giurisdizione speciale e dei relativi procedimenti; atti del contenzioso in materia elettorale e dei procedimenti disciplinari; procure alle liti. ((93))
Art. 3.
1. Atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti: a) in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, iniziati d'ufficio od a richiesta di parte per ottenere provvedimenti di interesse pubblico; b) ad enti di assistenza, beneficenza e previdenza, relativi a persone non assoggettate alle imposte sul reddito.
Nota: Ai fini della lettera b) all'atto deve essere allegato il certificato del competente ufficio delle imposte attestante che il richiedente non è assoggettato a tributo.
Art. 4.
1. Atti di ultima volontà.
Art. 5.
1. Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, relazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla concessione o all'appalto per la loro riscossione; garanzie richieste da leggi, anche regionali e provinciali, e atti relativi alla loro cancellazione, comprese le quietanze da cui risulti l'estinzione del debito; atti e documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio o a quello civile sostitutivo.
Art. 6.
1. Atti per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati.
Art. 7.
1. Contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia soggetti all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonché ricevute parziali di pagamento, quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e ogni altro atto inerente all'acquisizione, gestione ed esecuzione dei predetti contratti posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con agenti, intermediari ed altri collaboratori, anche autonomi, e con gli assicurati; atti relativi alla istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, e all'emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote ed i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato.
Art. 8.
((1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda.)) 2. Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla negoziazione dei titoli indicati nel comma 1 si applicano rispettivamente gli articoli 8 e 11 della parte prima e l'art. 2 della parte seconda della tariffa.
Art. 9.
1. Atti propri delle società ed enti di cui all'articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonché quelli che comportano variazione del capitale sociale delle società cooperative e loro consorzi e delle società di mutuo soccorso ((. . .)).
Art. 10.
1. Sentenze, decreti ingiuntivi ed altri atti dei conciliatori; atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973, n. 533; atti, documenti e provvedimenti di cui all'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392; contratti di lavoro subordinato, collettivi e individuali; contratti di mezzadria, di colonia e di soccida; convenzioni per pascolo e per alimenti di animali.
Art. 11.
1. Cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e circolari, loro accettazione, girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi: atti di protesto cambiario, da chiunque redatti, e conti di ritorno.
Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri CRAXI
Art. 11-bis.
((1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.))
Art. 11-ter.
1. Verbali di gara o d'incontro, dichiarazioni di nomina di cui all'articolo 583 del codice di procedura civile e relativi depositi, redatti o ricevuti dai notai delegati. ((27))