Art. 79-terdecies — Individuazione delle autorità nazionali rilevanti
La Banca d'Italia e la Consob sono le autorità rilevanti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014.
La Banca d'Italia e la Consob sono le autorità rilevanti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014.