Art. 57-bis — Liquidazione ordinaria
Alle Sim, ai gestori autorizzati e agli Oicr societari in gestione esterna si applica, in quanto compatibile, l'articolo 97 del T.U. bancario.
Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e della Consob previsti dal presente decreto.
La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può emanare disposizioni attuative del presente articolo.