Art. 167 — Gestione infedele

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli . . . o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.

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