Art. 147-quater — Composizione del consiglio di gestione

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47.

Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 147-ter, comma 1-ter.

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