Art. 138 — Sollecitazione

La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.

Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

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