Art. 135-bis — Disciplina delle società cooperative
Alle società cooperative non si applicano gli articoli 125-bis, commi 2 e 4, lettera c), 127-bis e 127-quater.
Restano ferme le altre esclusioni espressamente previste dal presente decreto.
Il termine previsto dall'articolo 126-bis, comma 2, secondo periodo, è ridotto a dieci giorni.