Art. 118 — Casi di inapplicabilità
Le disposizioni del presente capo non si applicano agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento prospetto.
COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21.
Le disposizioni del presente capo non si applicano agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento prospetto.
COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21.