Art. 51 — (L-R) L'espropriazione per opere militari

Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilità delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare. (L)

L'elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennità da corrispondere è trasmesso al Sindaco nel cui territorio essi si trovano. (R)

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II. (L)

Nulla è innovato in ordine alla disciplina sulle servitù militari. (L)

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