Art. 190 — Residui passivi
Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
È vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.
Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.