Art. 59 — L) Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20
Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali: a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura; b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma); b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa; b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare: a) prove sui materiali da costruzione; b) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134; c) prove di laboratorio su terre e rocce. c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.
L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.