Art. 55 — (L) Edifici in muratura (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo comma)
Le costruzioni in muratura devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli elementi strutturali che le compongono, e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 83.