Art. 121 — (L) Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17)

I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente capo.

Testo aggiornato al 2026-03-18. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.