Art. 106 — (L) Esenzione per le opere eseguite dal genio militare (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)

Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l'osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo è assicurata dall'organo all'uopo individuato dal Ministero della difesa.

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