Art. 8 — (L) Eliminazioni delle iscrizioni
Le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti sono eliminate: a) per morte della persona alla quale si riferiscono; 11 b) alla cessazione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del codice di procedura penale. (art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n 271/1989 ed estensione del principio di cui all'art. 687, c. 1, c.p.p)