Art. 5-bis — Provvedimenti iscrivibili
Nel casellario giudiziale europeo si iscrivono per estratto: a) le condanne pronunciate in un altro Stato membro dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani trasmesse all'Ufficio centrale; b) le successive decisioni concernenti l'esecuzione della pena o che modificano o eliminano le condanne iscritte.