Art. 41 — (R) Principi e funzioni
Il sistema consente lo svolgimento, con tecnologie informatiche, delle attività degli uffici e tra essi concernenti l'iscrizione, l'eliminazione, lo scambio, la trasmissione e conservazione dei dati, e delle attività concernenti i servizi certificativi, anche nei rapporti con l'utenza, nel rispetto di rigorosi criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte.
Il sistema consente, altresì, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti di controllo, il costante monitoraggio dei soggetti che compiono le attività, della data e della tipologia delle stesse, nonché delle attività di acquisizione, certificazione e visura dei dati.
Il sistema opera in modo tale da assicurare il rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e delle regole tecniche emanate in attuazione dello stesso, nonché delle disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali.